Diritto alla riservatezza

  • 12 Dicembre 2011
  • 557 Views

Chiunque subisca la violazione del divieto di diffusione delle proprie condizioni e vicende strettamente personali (ad es. situazioni riguardanti lo status familiare, di salute, di rapporti e frequentazioni personali, di rapporti con l’amministrazione della giustizia ecc.), potrà rivolgersi all’associazione, perché vengano assunte le iniziative finalizzate alla tutela legale. La legge, infatti, tutela in via generalizzata il diritto del cittadino alla privacy (L. 31/12/1996 n.675), in particolare quanto all’uso e la diffusione dei dati personali che possano consentire l’identificazione dell’interessato. La legge ha istituito un’Alta Autorità, quella del Garante, per l’applicazione della legge, in caso di sua violazione e per la sua corretta interpretazione. Non si potrà procedere al trattamento dei dati personali, senza aver previamente inviato le opportune comunicazioni al Garante, con l’indicazione del responsabile del trattamento. Nessun dato personale potrà essere trattato senza il consenso esplicito dell’interessato, in forma scritta.
Quanto al trattamento d’informazioni riguardanti lo stato di salute, ovvero la sfera sessuale del cittadino, sarà sempre indispensabile il consenso dell’interessato e la previa autorizzazione del Garante.
Se con la legge sopra richiamata è stata trattata la tutela generalizzata dei cittadini, le persone sieropositive potranno invocarne anche una speciale, mediante il ricorso alla L 5/6/1990 n. 135.
Ai sensi della normativa in questione, le informazioni sullo stato sierologico, non sono consentite e comunque in nessun caso potrà costituire motivo di discriminazione l’accertata infezione da HIV, ai fini dell’iscrizione a scuola, per l’accesso alle attività sportive e per l’accesso ed il mantenimento del posto di lavoro.
Ove datori di lavoro, pubblici o privati che siano, effettuino indagini sui dipendenti, verranno puniti con l’ammenda sino a £ 3.000.000 ovvero con l’arresto sino a 15 giorni ed in casi gravi con l’una e l’altra sanzione insieme.
L’obbligo di non trattare dati personali in modo arbitrario trova tuttavia un limite nell’interesse del cittadino, quando si tratti della propria salute e della cura della stessa da parte degli esercenti l’attività sanitaria.
Ovviamente in questi casi la segretezza verrà garantita dalle regole della deontologia professionale quando il soggetto interessato si troverà di fronte ai seguenti comportamenti, che si indicano a fini esemplificativi e non limitativi:
Speciose obiezioni di istituti scolastici ad iscrivere un figlio a scuola, con argomenti che facciano supporre la conoscenza dello stato di sieropositività di uno o di entrambi i genitori, ovvero dello stesso diretto interessato.
La circolazione nell’ambiente di lavoro della notizia della propria condizione di sieropositività, con conseguenti atteggiamenti discriminatori da parte dei colleghi e degli stessi superiori.
Violazione della riservatezza da parte dei sanitari curanti, i quali redigano referti o altri atti evidenzianti lo stato di sieropositività.
La riservatezza viene violata anche quando il medico, od un collaboratore dello stesso, consegni un referto a persona diversa dall’interessato, o peggio ne riferisca loro il contenuto telefonicamente.
In tutti questi od analoghi casi, ovvero in altri ancora che possano accadere nella pratica, gli interessati dovranno senza indugio contattare l’associazione, utilizzando uno dei numeri telefonici indicati.