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GUIDA AI DIRITTI DELLE PERSONE SIEROPOSITIVE

Consenso informato

E’ principio universalmente acquisito quello della libera e cosciente autodeterminazione del paziente nel sottoporsi ad un trattamento sanitario.
Ciò postula una completa informazione del cittadino paziente da parte del personale sanitario, sulle procedure mediche che gli verranno proposte. Per le pratiche sanitarie più delicate, il consenso deve essere esplicito e scritto sugli appositi moduli, attualmente in uso presso le strutture sanitarie.

Le misure alternative alla detenzione

L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
La misura in esame è disciplinata dall’art. 47 dell’Ord. Pen. e consiste nell’affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall’Istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
I requisiti per la sua concessione sono:
pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;

Le misure cautelari

I presupposti generali di applicabilità delle misure cautelari sono previsti dagli articoli 273, 274 e 275 c.p.p.
Le misure cautelari presuppongono:
la gravità di indizi di colpevolezza;
la mancanza di cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena;
la presenza di esigenze cautelari:
per garantire la genuinità e acquisizione della prova;
per evitare il pericolo di fuga;
per impedire la reiterazione di reati.

HIV e servizio militare

Nell’ambito militare valgono gli stessi principi generali previsti dalla legge 135/90 per ogni altro settore della società (ad esempio il divieto di effettuare il test per l’Hiv senza il consenso del diretto interessato, divieto di discriminazione, ecc.).

Tutela previdenziale

INVALIDITA’ CIVILE
Assegno d’invalidità
Può aver accesso a tale trattamento il soggetto che abbia riportato, a seguito della malattia, una riduzione della propria capacità lavorativa superiore al 74% ed abbia un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni .

Agevolazioni per i lavoratori HIV+

Le agevolazioni consistono:
nel diritto per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre del minore affetto da Hiv, al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, o, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;

Tutela nel lavoro

Nel campo del diritto del lavoro almeno tre profili di tutela del soggetto sieropositivo meritano attenzione:
innanzitutto, quello della privacy, sì che egli non debba subire controlli ingiustificati ed illegittimi, sia precedentemente all’assunzione -soprattutto se questi possano costituire una discriminazione nell’accesso al lavoro- sia nel corso del rapporto di lavoro in ragione di un sospetto di sieropositività.
In secondo luogo, il diritto alla salute del lavoratore, inteso come diritto ad essere curato, senza pregiudizio, per la posizione lavorativa acquisita.

Diritto alla riservatezza

Chiunque subisca la violazione del divieto di diffusione delle proprie condizioni e vicende strettamente personali (ad es. situazioni riguardanti lo status familiare, di salute, di rapporti e frequentazioni personali, di rapporti con l’amministrazione della giustizia ecc.), potrà rivolgersi all’associazione, perché vengano assunte le iniziative finalizzate alla tutela legale.