HIV e servizio militare

  • 12 Dicembre 2011
  • 1517 Views

Nell’ambito militare valgono gli stessi principi generali previsti dalla legge 135/90 per ogni altro settore della società (ad esempio il divieto di effettuare il test per l’Hiv senza il consenso del diretto interessato, divieto di discriminazione, ecc.).
La disciplina, in caso di sieropositività accertata, è diversa a seconda che la persona sieropositiva sia un militare di leva o “di carriera”.
L’accertata sieropositività all’Hiv è una causa di non idoneità al servizio militare.
In base al nuovo “Elenco delle infermità e imperfezioni causa di esonero dal servizio militare” (approvata con D.L. del 29.11.95), è sufficiente la sola sieropositività per stilare un giudizio di riforma dal servizio.
Nell’attestato di esonero non viene menzionata la patologia o la menomazione, e naturalmente, la documentazione medica in possesso della Commissione medico–militare è sottoposta al vincolo del segreto professionale.

PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE
La sola sieropositività non è di per sé causa di esonero, sarà necessario verificare anche l’età, il grado e gli incarichi effettivamente svolti dalla persona interessata.
Il giudizio di idoneità è stilato dalle diverse Commissioni medico–legali, che sono organi dei Centri di Medicina Militare.
In caso di contestazione al giudizio di primo grado si può ricorrere alla Commissione medica superiore o di seconda istanza. Dunque il militare di carriera può lavorare, a condizione però che svolga incarichi tali da tutelare quest’ultimo da rischi di aggravamento.
Il diretto interessato, poi, viene invitato a effettuare controlli periodici per monitorare l’andamento dell’infezione; in caso di rifiuto, l’Amministrazione non può licenziare il militare, ma potrebbe impiegarlo in altre mansioni.
In caso, invece, di stadi più gravi dell’infezione, il militare viene dichiarato “temporaneamente non idoneo” fino al termine del periodo di aspettativa massima consentita, dopo di che potrebbe essere riformato.

PRESTAZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI
Sono considerate prestazioni economiche quelle finalizzate al superamento dell’indigenza, in quanto le persone che si trovano in una condizione di permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale e familiare di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo
stato di bisogno possono usufruire, su domanda, di interventi economici affinché vengano soddisfatti i bisogni vitali, per la ripresa personale e per il proprio reinserimento nel mondo produttivo e sociale.
Tra gli interventi assistenziali rientrano l’assistenza economica cioè l’erogazione di denaro monetizzata in varie forme. L’assistenza economica viene erogata a favore di persone o di nuclei familiari in condizione di povertà e di temporanea grave difficoltà di mantenimento, con l’obiettivo di garantire il “minimo vitale” previsto per legge. Per minimo vitale si intende l’erogazione monetaria che integra il reddito del soggetto o del nucleo che viene assistito, fino ad una soglia
considerata minima che in genere viene valutata ed aggiornata annualmente secondo dati ISTAT.
In quasi tutte le Regioni italiane, per “minimo vitale” si considera una soglia di reddito che corrisponde alla pensione minima dell’INPS. Chi si trova ad avere un reddito mensile al di sotto della soglia fissata dal regolamento, siano persone singole o nuclei, viene considerato in stato di bisogno e quindi assistibile.
I Comuni disciplinano con apposito Regolamento gli interventi nell’ambito di criteri e priorità definiti dal piano sociale regionale.
Tali interventi possono essere di tipo: continuativo per bisogni vitali, temporanei o straordinari.
Il criterio che permette di usufruire di questo tipo di prestazione è regolato in base alle condizioni di reddito dell’utente e della determinazione dello stato di bisogno che non coincide solamente con la precarietà economica, bensì con un insieme di condizioni e situazioni che possono presentarsi in maniera diversa.

CONTRIBUTO ORDINARIO
In genere è rivolto a quelle categorie di persone che non riescono per dei lunghi periodi a far fronte alle problematiche in atto e necessitano di interventi prolungati nel tempo.
I contributi ordinari sono rivolti in primis ai minori ed agli anziani ed in particolare a persone con una invalidità superiore al 74% o con particolari malattie gravi e documentate,
sempre che queste persone non dispongano di proprietà immobiliari oltre l’abitazione propria e siano provviste di redditi sufficienti per le proprie esigenze e che non abbiano familiari tenuti all’assistenza o li abbiano con reddito inferiore ai parametri previsti dal Regolamento.
La durata dell’intervento è limitata al persistere del bisogno.

SUSSIDIO STRAORDINARIO O UNA TANTUM
Si tratta di interventi economici di carattere eccezionale previsti dal Regolamento ovvero delle prestazioni erogate laddove vi sia una soglia di reddito al di sotto del minimo vitale.
Di solito viene utilizzato per coprire degli interventi di spesa contingenti e urgenti, sempre per persone o nuclei che si trovino al di sotto del minimo vitale, ma in alcuni casi anche per chi lo supera o ha redditi superiori alle soglie previste dal Regolamento. Gli interventi straordinari vanno a coprire, in genere, spese sanitarie impreviste (spese per farmaci e/o prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio), spese legali, acquisto di materiale riabilitativo, spese di utenze varie (luce, gas, acqua). Tali interventi dovranno essere debitamente documentati da certificati e ricevute. I contributi straordinari una tantum possono essere concessi anticipatamente rispetto alla spesa, qualora la persona non sia in grado di sostenerla.