Tutela previdenziale

  • 12 Dicembre 2011
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INVALIDITA’ CIVILE
Assegno d’invalidità
Può aver accesso a tale trattamento il soggetto che abbia riportato, a seguito della malattia, una riduzione della propria capacità lavorativa superiore al 74% ed abbia un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni .
L’interessato dovrà preventivamente fare domanda all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio ex L. 482/1968, con il presupposto di un’invalidità del 36%, onde provare la “incollocabilità” al lavoro.
Egli dovrà inoltre recarsi presso l’ufficio invalidi civili della ASL di appartenenza e compilare l’apposito modulo per la domanda, con allegato il certificato di residenza e la certificazione medica.
Qualora gli accertamenti sanitari, a compiersi entro nove mesi, che in caso di persone sieropositive con CD4 inferiori a 200 diventano 30 gg. dalla presentazione della domanda, accertino una invalidità tra il 74% ed il 99%, il soggetto con reddito annuo non superiore a £ 6.557.200, avrà titolo a percepire l’assegno, ammontante a circa £ 400.000 mensili per 13 mesi l’anno.
A seguito dell’accertamento invalidante, dovrà essere consegnato in Prefettura (che è in procinto di passare le competenze al Comune) il modulo di autocertificazione reddituale, cui seguirà, entro 180 gg. il provvedimento di liquidazione. L’assegno verrà poi materialmente erogato dall’INPS.
Ove l’invalidità non venga riconosciuta o
comunque non sia accolta la domanda per difetto del requisito reddituale, potrà essere esperito il ricorso gerarchico e quindi quello dinanzi all’autorità giudiziaria. Il diritto all’assegno, presupponendo un’invalidità che lascia spazio ad una residua capacità lavorativa, è compatibile con un’attività di lavoro.

PENSIONE D’INABILITA’
Identico iter è previsto per il conseguimento di tale provvidenza, con l’esclusione dell’obbligo dell’iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio.
Infatti l’inabile, a differenza dell’invalido, è colui il quale abbia perduto la propria capacità al 100%.
Per conseguire la pensione il richiedente non dovrebbe godere di reddito superiore alle £ 23.211.000.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Potrà conseguirla, l’inabile, il quale abbia perduto la capacità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita ed abbia necessità di assistenza continua. Egli dovrà presentare un’idonea certificazione attestante tale condizione.
Al termine degli accertamenti, ove la domanda venga accolta, con le modalità descritte nei precedenti capi, il soggetto percepirà un assegno di £ 780.000 mensili.
Va precisato che nella prassi si verifica che nel biennio la ASL chiami il soggetto per la verifica della persistenza dei requisiti che lo abilitarono al percepimento di una delle provvidenze; tuttavia in nessun caso l’INPS potrà nelle more sospenderne l’erogazione.

PENSIONI PER IMPIEGATI PUBBLICI O PRIVATI
Assegno d’invalidità
Devono verificarsi le seguenti condizioni :
INFERMITA’: fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS tale da provocare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
CONTRIBUTI: 260 contributi settimanali, pari a cinque anni, di cui almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda.
ASSICURAZIONE: essere assicurato presso l’INPS da almeno cinque anni.
Ove la perdita della capacità lavorativa sia totale, ossia del 100%, il lavoratore inabile
potrà ottenere la pensione d’inabilità.
L’assegno d’invalidità è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.
Nel caso in cui l’assegno risulti d’importo modesto e l’assicurato abbia bassi redditi, l’importo di pensione può essere aumentato in misura non superiore all’assegno sociale e sino all’importo del trattamento minimo, in virtù dell’integrazione al minimo.

PENSIONE D’INABILITA’ PER LAVORATORI
Ove, ancora, all’inabilità si aggiunga l’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti ordinari della vita, competerà l’assegno di accompagnamento, pari all’ammontare previsto per l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
La pensione è incompatibile con l’attività lavorativa del percipiente.
La pensione viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli successivi al pensionamento e fino alla data del compimento dell’età pensionabile e comunque non oltre i 40 anni complessivi.
I contributi aggiunti sono calcolati sulla media delle retribuzioni ricevute negli ultimi cinque anni.

INDENNITA’ DI FREQUENZA
Trattasi d’indennità cui hanno diritto i minori di anni 18, che siano impossibilitati a svolgere normalmente i compiti e le funzioni proprie della loro età e che frequentino centri ambulatoriali o centri specializzati nel trattamento riabilitativo in ore diurne e che inoltre frequentino scuole di formazione professionale. L’indennità è dovuta per nove mesi ed ammonta in £ 380.000 mensili.